31
agosto 2017 - Un articolo apparso il 23 agosto scorso sulla
Gazzetta Marittima dal titolo “Gli
Avvisatori dei porti italiani un servizio da salvaguardare” ci offre
interessanti spunti di riflessione su un’attività che estende la sua
operatività attuale in 19 realtà portuali italiane ma è regolamentato solo
localmente da apposite ordinanze dell’Autorità Marittima.
L’Avvisatore
Marittimo svolge un servizio di informazione, coordinamento e promozione delle
attività esercitate nell’ambito portuale, ponendosi in qualità di esercizio
privato di funzioni e di servizi pubblici, quale punto di riferimento utile
alla collettività, attivo ventiquattro ore per tutti i giorni dell’anno.
Attualmente
il servizio è presente a Genova, Savona e Vado Ligure, La Spezia, Livorno,
Napoli, Siracusa, Milazzo, Augusta e Santa Panagia, Taranto, Brindisi, Bari
Barletta e Monopoli, Ravenna e Venezia e consiste nell’avvistamento, riconoscimento
e segnalazione dell’ora di arrivo, partenza e movimento navi mercantili,
aggiornamento della situazione in rada e all’ormeggio, assistenza delle
comunicazioni tra navi ed agenzie, registrazione dei tempi di pioggia e
intensità del vento ai fini del lavoro portuale e computo di stallie e
controstallie, ascolto radio continuo sulle frequenze stabilite dall’Autorità
Marittima ed in genere nella collaborazione con la stessa, con l’Autorità di
Sistema Portuale e con altre autorità pubbliche civili e militari per la
raccolta e fornitura di dati utili alla sicurezza e polizia dei porti e della
navigazione marittima nonché con gli operatori interessati.
Nonostante
il servizio sia stato istituito a Genova sin dal 1911 non esiste attualmente
disciplina nazionale uniforme nè nel Codice della Navigazione e relativo
Regolamento di Esecuzione, nè nella Legge n. 84/94 poi riformata dal D.Lgs n.
169/2016, ma una regolamentazione delle menzionate ordinanze locali
dell’Autorità Marittima e della Circolare MARICOGECAP n. 2.01.52077 del
30.5.2008. Lo Stato italiano non ha ancora adottato una normativa di
recepimento della Direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti
degli Stati membri dalla pertinente normativa dell’Unione. Con D.Lgs. n.
4/2016 si è dato solo attuazione alla direttiva 2014/100/UE modificativa della
direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione
di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
dell'informazione.
Con
la predetta Circolare il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, avendo
raccolto l’esigenza di dare direttive volte ad una più uniforme
regolamentazione dell’attività, ha ritenuto che la stessa ricada sotto il
regime autorizzativo di cui all’art. 68 Cod. Nav. rubricato Vigilanza sull'esercizio di attività nei
porti.
La
citata regolamentazione generale del servizio individua l’attività privatistica
dell’avvisatore marittimo / port-informer
come a) finalizzata all’avvistamento di navi, alla registrazione dei dati rilevanti,
inoltre provvede alle comunicazioni di natura commerciale non operativa a
richiesta degli operatori interessati; b) rivolta all’acquisizione di notizie
ed informazioni tecniche dirette a migliorare la prontezza commerciale dei
vettori marittimi, garantendo un raccordo funzionale con tutti i soggetti che,
a vario titolo, sono interessati, sia per finalità commerciali che per altri
aspetti a queste connesse.
L’allegato
n. 1 alla citata regolamentazione generale del servizio contiene una
descrizione esemplificativa dell’attività, mentre l’allegato n. 2 detta i
requisiti per lo svolgimento dell’attività di avvisatore marittimo port-informer.
Si statuisce altresì che “L’avvisatore marittimo port informer assicura la piena collaborazione all’Autorità Marittima e alle altre istituzioni pubbliche anche attraverso la comunicazione di notizie utili ai fini della sicurezza in generale e di altre attività, svolte da dette Autorità, nell’esercizio dei compiti di istituto. In relazione a quanto precede, le risorse umane materiali che costituiscono l’organizzazione dell’avvisatore marittimo port informer, caratterizzandone l’attività e le finalità, possono, altresì, essere considerate utili elementi da inserire, ricorrendone i presupposti, quale segmento degli strumenti di pianificazione per tutte le attività tecnico-nautiche-operative che, in materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e protezione dell’ecosistema marino e costiero, la legge affida alla cura delle Autorità marittime”.
Ecco
perché si prevede negli allegati nn. 1 e 2 della citata regolamentazione
generale del servizio che gli avvisatori marittimi abbiano una sede ubicata in
posizione idonea per un miglior e sicuro avvistamento, siano dotati di tutta
una serie di strumentazioni (tra le quali l’AIS) e di adeguate professionalità,
siano dotati di sistemi informatici interfacciati con l’Autorità marittima alla
quale devono essere comunicati tutti i dati raccolti aggiornando in tempo reale
gli stessi sistemi informatici delle Capitanerie di Porto e curando i contatti
tra Autorità marittima e navi in porto su richiesta della stessa Autorità
marittima. Appare evidente il ruolo di ausilio, ai fini della sicurezza della
navigazione, svolto dagli avvisatori marittimi.
Allora,
possiamo dire che l’attuale assetto prevede un regime autorizzativo e
regolamentare dell’Autorità Marittima di un servizio che ha natura prettamente
commerciale con connotazioni pubblicistiche ai fini della sicurezza. Con molte
lacune e alcune incertezze, il risultato sino a qui raggiunto è solo in parte
soddisfacente.
Possiamo
affermare che l’attività de qua possiede,
a nostro avviso, tutti i requisiti per essere collocata nei servizi tecnico –
nautici, ma non trova ancora definizione e inquadramento normativo nel Codice
della Navigazione. Infatti, nell’articolo 179 rubricato Nota di informazioni all'autorità marittima il Legislatore potrebbe
inserire un comma che ne preveda l’utilizzo nei porti in cui tale prestazione
professionale è richiesta.
Un
inquadramento nei servizi di interesse generale ex art. 6, comma I, lett. C) D.M.
14.11.1994 porterebbe l’attività ad essere svolta in regime di concessione da
parte dell’Autorità di Sistema Portuale a seguito di gara pubblica ma questa
soluzione creerebbe forti disparità con gli altri servizi tecnico – nautici.
Da un’attenta analisi delle ordinanze che ne disciplinano il servizio si legge che l’Avvisatore svolge funzione di “ausilio e coordinamento dell’Autorità Marittima ex artt. 62 cod. nav., 59 reg. nav. mar. mediante creazione di turni di accostamento per espletare i seguenti servizi: a) Servizio avvistamento navi e registrazione dei dati rilevanti di natura commerciale e di carattere non autonomamente tecnico/operativo; b) Gestione di comunicazioni di natura commerciale e di carattere non autonomamente tecnico/operativo; c) Registrazione movimento navi; d) Diffusione Bollettino Meteomar a richiesta dell’Autorità Marittima; e) Ricezione dati VTS, AIS, PMIS, MASM con sistema informatico SafeSeaNet e P.M.L.S.(PMIS2)”.
Tali servizi sono effettati H24 a mezzo stazione radio.
E’
stato costituito nel 2010 il Consorzio SNAM (Servizi Nazionali Avvistamento
Marittimo) che raccoglie i vari Avvisatori Marittimi. I requisiti per lo
svolgimento dell’attività sono: a) Iscrizione Camera di Commercio; b) Formale
riconoscimento dell’Autorità Marittima; c) Eventuale concessione demaniale marittima;
d) Numero sufficiente di operatori H24 abilitati alle comunicazioni VHF e
conoscenza dell’inglese tecnico-nautico; e) Stazione strategicamente
posizionata; f) Dotazione di strumentazione tecnica (per avvistamento ottico,
apparecchiature radio e antenne, server e sistema informatico, strumentazione
elettronica, stazione meteo, cronometro marino); g) non può essere partecipato
(socio/interessi) in nessuna altra tipologia di attività svolta in questo stesso ambito marittimo-portuale.
Le
prestazione sono stabilite dall’Autorità Marittima su base di istruttoria che
coinvolga il prestatore di servizi, l’Autorità di Sistema Portuale sentite le
Associazioni di categoria e l’utenza.
Per
quanto concerne gli utenti essi possono essere pubblici (Capitanerie di Porto, Agenzia
delle Dogane, Polizia di Frontiera, Servizi Antincendio, Guardia di Finanza,
Autorità civili e militari, Enti Meteo, Sanità Marittima, Battellieri,
Ormeggiatori, Piloti, Rimorchiatori) o privati (Terminalisti, Vettori, Agenti,
Spedizionieri). I servizi sono, di norma, regolati da apposita convenzione con l’Autorità di Sistema Portuale.
Alfonso
Mignone