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31 agosto 2017 - Un articolo apparso il 23 agosto scorso sulla Gazzetta Marittima dal titolo “Gli Avvisatori dei porti italiani un servizio da salvaguardare” ci offre interessanti spunti di riflessione su un’attività che estende la sua operatività attuale in 19 realtà portuali italiane ma è regolamentato solo localmente da apposite ordinanze dell’Autorità Marittima.
L’Avvisatore Marittimo svolge un servizio di informazione, coordinamento e promozione delle attività esercitate nell’ambito portuale, ponendosi in qualità di esercizio privato di funzioni e di servizi pubblici, quale punto di riferimento utile alla collettività, attivo ventiquattro ore per tutti i giorni dell’anno.
Attualmente il servizio è presente a Genova, Savona e Vado Ligure, La Spezia, Livorno, Napoli, Siracusa, Milazzo, Augusta e Santa Panagia, Taranto, Brindisi, Bari Barletta e Monopoli, Ravenna e Venezia e consiste nell’avvistamento, riconoscimento e segnalazione dell’ora di arrivo, partenza e movimento navi mercantili, aggiornamento della situazione in rada e all’ormeggio, assistenza delle comunicazioni tra navi ed agenzie, registrazione dei tempi di pioggia e intensità del vento ai fini del lavoro portuale e computo di stallie e controstallie, ascolto radio continuo sulle frequenze stabilite dall’Autorità Marittima ed in genere nella collaborazione con la stessa, con l’Autorità di Sistema Portuale e con altre autorità pubbliche civili e militari per la raccolta e fornitura di dati utili alla sicurezza e polizia dei porti e della navigazione marittima nonché con gli operatori interessati.
Nonostante il servizio sia stato istituito a Genova sin dal 1911 non esiste attualmente disciplina nazionale uniforme nè nel Codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione, nè nella Legge n. 84/94 poi riformata dal D.Lgs n. 169/2016, ma una regolamentazione delle menzionate ordinanze locali dell’Autorità Marittima e della Circolare MARICOGECAP n. 2.01.52077 del 30.5.2008. Lo Stato italiano non ha ancora adottato una normativa di recepimento della Direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dalla pertinente normativa dell’Unione. Con D.Lgs. n. 4/2016 si è dato solo attuazione alla direttiva 2014/100/UE modificativa della direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione.
Con la predetta Circolare il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, avendo raccolto l’esigenza di dare direttive volte ad una più uniforme regolamentazione dell’attività, ha ritenuto che la stessa ricada sotto il regime autorizzativo di cui all’art. 68 Cod. Nav. rubricato Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti.
La citata regolamentazione generale del servizio individua l’attività privatistica dell’avvisatore marittimo / port-informer come a) finalizzata all’avvistamento di navi, alla registrazione dei dati rilevanti, inoltre provvede alle comunicazioni di natura commerciale non operativa a richiesta degli operatori interessati; b) rivolta all’acquisizione di notizie ed informazioni tecniche dirette a migliorare la prontezza commerciale dei vettori marittimi, garantendo un raccordo funzionale con tutti i soggetti che, a vario titolo, sono interessati, sia per finalità commerciali che per altri aspetti a queste connesse.
L’allegato n. 1 alla citata regolamentazione generale del servizio contiene una descrizione esemplificativa dell’attività, mentre l’allegato n. 2 detta i requisiti per lo svolgimento dell’attività di avvisatore marittimo port-informer.
Si statuisce altresì che “L’avvisatore marittimo port informer assicura la piena collaborazione all’Autorità Marittima e alle altre istituzioni pubbliche anche attraverso la comunicazione di notizie utili ai fini della sicurezza in generale e di altre attività, svolte da dette Autorità, nell’esercizio dei compiti di istituto. In relazione a quanto precede, le risorse umane materiali che costituiscono l’organizzazione dell’avvisatore marittimo port informer, caratterizzandone l’attività e le finalità, possono, altresì, essere considerate utili elementi da inserire, ricorrendone i presupposti, quale segmento degli strumenti di pianificazione per tutte le attività tecnico-nautiche-operative che, in materia di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e protezione dell’ecosistema marino e costiero, la legge affida alla cura delle Autorità marittime”.

Ecco perché si prevede negli allegati nn. 1 e 2 della citata regolamentazione generale del servizio che gli avvisatori marittimi abbiano una sede ubicata in posizione idonea per un miglior e sicuro avvistamento, siano dotati di tutta una serie di strumentazioni (tra le quali l’AIS) e di adeguate professionalità, siano dotati di sistemi informatici interfacciati con l’Autorità marittima alla quale devono essere comunicati tutti i dati raccolti aggiornando in tempo reale gli stessi sistemi informatici delle Capitanerie di Porto e curando i contatti tra Autorità marittima e navi in porto su richiesta della stessa Autorità marittima. Appare evidente il ruolo di ausilio, ai fini della sicurezza della navigazione, svolto dagli avvisatori marittimi.


Allora, possiamo dire che l’attuale assetto prevede un regime autorizzativo e regolamentare dell’Autorità Marittima di un servizio che ha natura prettamente commerciale con connotazioni pubblicistiche ai fini della sicurezza. Con molte lacune e alcune incertezze, il risultato sino a qui raggiunto è solo in parte soddisfacente.
Possiamo affermare che l’attività de qua possiede, a nostro avviso, tutti i requisiti per essere collocata nei servizi tecnico – nautici, ma non trova ancora definizione e inquadramento normativo nel Codice della Navigazione. Infatti, nell’articolo 179 rubricato Nota di informazioni all'autorità marittima il Legislatore potrebbe inserire un comma che ne preveda l’utilizzo nei porti in cui tale prestazione professionale è richiesta.
Un inquadramento nei servizi di interesse generale ex art. 6, comma I, lett. C) D.M. 14.11.1994 porterebbe l’attività ad essere svolta in regime di concessione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale a seguito di gara pubblica ma questa soluzione creerebbe forti disparità con gli altri servizi tecnico – nautici.
Da un’attenta analisi delle ordinanze che ne disciplinano il servizio si legge che l’Avvisatore svolge funzione di “ausilio e coordinamento dell’Autorità Marittima ex artt. 62 cod. nav., 59 reg. nav. mar. mediante creazione di turni di accostamento per espletare i seguenti servizi: a) Servizio avvistamento navi e registrazione dei dati rilevanti di natura commerciale e di carattere non autonomamente tecnico/operativo; b) Gestione di comunicazioni di natura commerciale e di carattere non autonomamente tecnico/operativo; c) Registrazione movimento navi; d) Diffusione Bollettino Meteomar a richiesta dell’Autorità Marittima; e) Ricezione dati VTS, AIS, PMIS, MASM con sistema informatico SafeSeaNet e P.M.L.S.(PMIS2)”. 

Tali servizi sono effettati H24 a mezzo stazione radio.
E’ stato costituito nel 2010 il Consorzio SNAM (Servizi Nazionali Avvistamento Marittimo) che raccoglie i vari Avvisatori Marittimi. I requisiti per lo svolgimento dell’attività sono: a) Iscrizione Camera di Commercio; b) Formale riconoscimento dell’Autorità Marittima; c) Eventuale concessione demaniale marittima; d) Numero sufficiente di operatori H24 abilitati alle comunicazioni VHF e conoscenza dell’inglese tecnico-nautico; e) Stazione strategicamente posizionata; f) Dotazione di strumentazione tecnica (per avvistamento ottico, apparecchiature radio e antenne, server e sistema informatico, strumentazione elettronica, stazione meteo, cronometro marino); g) non può essere partecipato (socio/interessi) in nessuna altra tipologia di attività svolta in  questo stesso ambito marittimo-portuale.


Le prestazione sono stabilite dall’Autorità Marittima su base di istruttoria che coinvolga il prestatore di servizi, l’Autorità di Sistema Portuale sentite le Associazioni di categoria e l’utenza.
Per quanto concerne gli utenti essi possono essere pubblici (Capitanerie di Porto, Agenzia delle Dogane, Polizia di Frontiera, Servizi Antincendio, Guardia di Finanza, Autorità civili e militari, Enti Meteo, Sanità Marittima, Battellieri, Ormeggiatori, Piloti, Rimorchiatori) o privati (Terminalisti, Vettori, Agenti, Spedizionieri). I servizi sono, di norma, regolati da apposita convenzione con l’Autorità di Sistema Portuale.


Alfonso Mignone

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