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Anche il Consiglio di Stato dà ragione a Peoplefly


24 luglio 2018 - Il Consiglio di Stato nell’udienza dello scorso 19 luglio ha confermato il diritto di PeopleFly ad accedere agli atti e provvedimenti amministrativi concernenti la ripartizione ed erogazione di fondi pubblici alle società private di trasporto aereo adottati dalla P.A. regionale per l’anno richiesto ivi compreso l’eventuale accordo stipulato dalla RAS con Alitalia spa, che il TAR Sardegna aveva già riconosciuto lo scorso 24 maggio 2017, così definitivamente eliminando tutti gli ostacoli che Regione Sardegna e Alitalia avevano opposto per impedire di fatto a PeopleFly di valutare il rispetto della libera concorrenza in materia di traffico aereo.

Al centro del provvedimento del Consiglio di Stato dello scorso venerdì, infatti, non ci sono solo i diritti di PeopleFly di poter verificare sulla base di quali procedure e provvedimenti sia stato eseguito dalla RAS in favore di Alitalia un intervento straordinario, di tipo strutturale, con l’obiettivo di soddisfare la domanda e il diritto alla mobilità dei passeggeri in entrata e in uscita dall’aeroporto di Cagliari verso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate che a detta della RAS sarebbe stato compiuto nel rispetto delle medesime regole del contratto principale (così sosteneva la RAS negando l’accesso agli atti a PeopleFly), ma vi sono implicitamente gli interessi certamente importanti e meritevoli dell’utenza dei collegamenti aerei, cui il Consiglio di Stato ha rivolto la Sua attenzione, a questi riconoscendo la libertà di poter scegliere con quali modalità raggiungere l’isola; si legge testualmente in sentenza che
“è chiaro che la scelta sulla modalità con la quale raggiungere l’isola spetta all’utenza e questa potrebbe tanto decidere per l’acquisto di un biglietto con un vettore di linea, quanto, nel periodo estivo, rivolgersi ad un tour operator che metta a disposizione (evidentemente al raggiungimento di un numero di passeggeri sufficiente e in ciò specialmente consiste la differenza con i voli di linea) voli charter”. 
Il Consiglio di Stato entra maggiormente in dettaglio quando, condividendo la motivazione del TAR Sardegna - secondo cui
 “l’attività della PeopleFly s.p.a., di organizzazione di voli charter e vendita di biglietti aerei, è complementare e di supporto al servizio di trasporto aereo di linea e può essere influenzata dall’andamento del mercato del trasporto aereo nel suo complesso” da cui scaturisce legittimamente il diritto di accesso di PeopleFly – attribuisce alla PeopleFly s.p.a. la titolarità di “un interesse diretto, concreto ed attuale “corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata” come richiesto dall’art 22, comma 1, lett a. l. 7 agosto 1990, n. 241, ben esposto nella richiesta di accesso” ossia “la necessità di conoscere il tenore degli atti aggiuntivi conclusi tra Alitalia SAI spa e la Regione autonoma della Sardegna e se da essi scaturisca una posizione dominante sul mercato della società lesiva della libertà di concorrenza”. 
 E la lesione della concorrenza va sempre a discapito degli utenti.

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