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Cala de’ Medici su sentenza in appello TARI


26 ottobre 2018 - Con la sentenza n°460 del 22 novembre 2017 la Commissione Tributaria provinciale di Livorno sembrava finalmente aver fatto chiarezza sull’erronea applicazione della TARI (tassa sui rifiuti) ai posti barca dei porti turistici. La sentenza aveva, infatti, accolto il ricorso presentato da Marina Cala de’ Medici SpA, sancendo che i posti barca erano esonerati dal pagamento della tariffa. Con la recentissima sentenza n° 1822 del 2018, la Commissione Tributaria regionale di Livorno ha accolto l’appello presentato dal Comune di Rosignano Marittimo sovvertendo il principio di non tassabilità dei posti barca.
 “Per i nostri consulenti le norme sulla TARI non si applicano agli ambiti portuali da diporto e quindi, nel caso, sono state applicate erroneamente. Ci riserviamo di valutare la sentenza appena potremo leggerla e, se come ritengo vi saranno i presupposti, ricorreremo in Cassazione”, 
commenta Matteo Italo Ratti, AD e Direttore portuale del Cala de’ Medici.
“Di fatto, applicare l’imposta TARI sulla superficie degli specchi acquei genera un costo notevole per il diportista. Marina Cala de’ Medici probabilmente dovrà richiedere ai Soci una rata straordinaria delle spese per far fronte al pagamento non dovuto. In ogni caso, se l’imposta davvero è da calcolare sugli specchi acquei e ormeggi delle concessioni demaniali degli ambiti comunali, ci aspettiamo che essa sia applicata dal Comune allo stesso modo per tutti gli specchi acquei con ormeggi”,
 conclude Ratti. L’AD e Direttore portuale del Cala de’ Medici ricorda anche come i principi generali per la determinazione e l’applicazione della TARI siano indicati dall’articolo 238 del Dlgs 152/2006. In particolare, in tale decreto legislativo è previsto che la tariffa per la gestione dei rifiuti sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

La privativa del Comune non si estende, però, allo specchio acqueo e ai rifiuti di imbarcazioni, che sono regolati da leggi speciali. Si tratta, in particolare, del D. Lgs. 182/2003 e della legge n.25/1998 della Regione Toscana come modificata con legge n.61/2014. Per le aree di competenza dell’autorità marittima, come i porti turistici, i rifiuti generati da navi e unità da diporto, dunque anche le barche, debbono essere gestiti e poi smaltiti secondo un regolamento autonomo e, quindi, relativamente alla superficie dello specchio acqueo non si può applicare la TARI con i criteri stabiliti per le normali aree in ambito comunale. In ambito demaniale marittimo, e nello specifico nei porti turistici e marine della Toscana, l’applicazione della TARI è stata oggetto di numerosi contenziosi, poiché molte amministrazioni locali hanno erroneamente applicato il concetto “per unità di superficie” anche agli specchi acquei dei porti turistici.
“In realtà – prosegue Ratti – a nostro avviso le pubbliche amministrazioni hanno sempre commesso un errore nell’applicare il proprio regolamento TARI anche ai porti turistici, poiché le stesse amministrazioni non hanno privativa in quest’ambito, ossia non hanno la possibilità di richiedere questo pagamento ai porti turistici. L’errore genera di fatto, un ingente aumento dei costi degli ormeggi a danno della competitività turistica, creando una disparità di trattamento tra infrastrutture ubicate a poche miglia di distanza”.

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