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Trasporto marittimo in containers - Convenzione SOLAS


23 maggio 2016 - Come scrivevamo nella Newsletter di inizio anno, il prossimo 1 luglio 2016 entreranno in vigore rilevanti modifiche in tema di trasporto marittimo di merci in containers, approvate dall’IMO mediante la Risoluzione del Maritime Safety Committee n° MSC/380(94) che è intervenuta sul Capitolo VI (Trasporto di carichi) della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS. Le nuove regole stabiliscono importanti obblighi in tema di peso dei container, potenzialmente fonte di responsabilità per i soggetti coinvolti. In proposito si attendevano indicazioni operative da parte della Pubblica Amministrazione, le quali sono state rese pubbliche mediante il Decreto Dirigenziale n° 447-2016 del 5 maggio 2016, approvato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Con tale strumento l’Autorità Marittima ha adottato Linee Guida Applicative per la determinazione della “massa lorda verificata” (“verified gross mass”) a termini della Risoluzione IMO n° MSC/380 (94). Il dichiarato scopo delle Linee Guida emanate dall’Autorità Marittima è quello di “definire i metodi per la determinazione e la certificazione della massa lorda verificata del contenitore, nonché individuare gli strumenti regolamentari di pesatura ed i requisiti per la certificazione dello spedizioniere (shipper)”. Fra le altre si segnalano, in particolare, le norme che seguono. L’articolo 3 definisce i metodi tramite i quali è consentito calcolare la massa lorda verificata del contenitore. L’articolo 5 introduce una soglia di tolleranza “per ciascun contenitore pari al 3 % della massa lorda verificata (VGM)”. L’articolo 7 prevede un periodo transitorio che durerà dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017. Durante il periodo transitorio il margine di errore nella pesatura è fissato in non oltre 500 kg. Si evidenzia una definizione che potrebbe dare luogo a complicazioni, ove il termine inglese “shipper” viene reso nella versione italiana con “spedizioniere” anziché caricatore o mittente. In vista dell’entrata in vigore delle nuove norme è attesa la pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione di una Circolare esplicativa. E’ interessante notare come le norme in commento, in sede di prima applicazione, stiano ricevendo trattamenti diversificati. A titolo di esempio si evidenzia come il Dipartimento Marittimo (MarDep) di Hong Kong abbia stabilito le proprie soglie di tolleranza con criteri diversi – benché simili - rispetto a quelle sopra indicate dall’autorità italiana (± 5 % per VGM superiore a 10 tonnellate e ± 0,5 t per VGM di 10 tonnellate o inferiore).
 STUDIO LEGALE GARBARINO VERGANI

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